DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 2000

concernente la conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, degli accessori e delle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore (“Accordo parallelo”)

(2000/125/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 95 e 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma

vista la proposta della Commissione(1);

avendo ricevuto il parere conforme del Parlamento europeo(2);

visto che:

(1) Nella sua decisione del 3 novembre 1997, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, nel quadro della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), un accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore (“Accordo parallelo”).

(2) In seguito a tali negoziati, il 25 giugno 1998 l’Accordo parallelo è stato aperto alla firma; la Comunità ha firmato tale Accordo il 18 ottobre 1999.

(3) L’armonizzazione internazionale nel settore automobilistico è già in atto nel quadro dell’accordo del 1958 riveduto dell’UNECE relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (accordo del 1958), del quale la Comunità è diventata parte contraente il 24 marzo 1998.

(4) La conclusione dell’accordo parallelo costituisce un obiettivo della politica commerciale comune, conformemente all’articolo 133 del trattato, al fine di eliminare gli ostacoli tecnici esistenti ed evitare la creazione di nuovi ostacoli al commercio dei veicoli a motore tra le parti contraenti; la partecipazione della Comunità garantirà la coerenza tra le attività di armonizzazione condotte nel quadro dell’accordo del 1958 e dell’accordo parallelo e permetterà quindi un accesso più agevole ai mercati dei paesi terzi.

(5) La conclusione dell’Accordo parallelo da parte della Comunità stabilisce un quadro istituzionale specifico organizzando le procedure di cooperazione tra le Parti contraenti; è pertanto necessario il parere conforme del Parlamento europeo.

(6) È necessario stabilire le modalità pratiche della partecipazione della Comunità all’Accordo parallelo.

(7) La Commissione deve essere responsabile del rispetto di tutti gli obblighi di notifica previsti dall’accordo parallelo; l’accordo parallelo deve operare in parallelo con l’accordo del 1958; entrambi gli accordi opereranno nel quadro dell’UN/ECE e utilizzeranno gli stessi gruppi di lavoro e gli stessi strumenti installati in tale quadro.

(8) L’Accordo parallelo crea un quadro per l’approvazione di regolamenti tecnici mondiali nel registro mondiale mediante votazione per consenso; a causa del funzionamento in parallelo dei due accordi, i progetti di regolamenti tecnici che emergono dai gruppi di lavoro saranno in linea di principio votati negli organi di entrambi gli accordi; per l’Accordo del 1958 è stata istituita una procedura decisionale; il voto comunitario relativo all’Accordo parallelo può pertanto essere deciso secondo la stessa procedura nella stessa occasione dell’Accordo del 1958.

(9) Nei casi in cui un regolamento viene votato solo nell’ambito dell’Accordo parallelo, è possibile delegare la decisione che determina il voto comunitario alla Commissione assistita dal comitato di regolamentazione, perché il regolamento tecnico mondiale approvato deve essere sottoposto in un secondo tempo alla procedura di adozione di cui agli articoli 95 e 251 del trattato.

(10) Il voto della Comunità su una proposta di modifica dell’Accordo parallelo deve essere determinato secondo la procedura seguita per l’approvazione di tale Accordo; per quanto riguarda l’espressione di un’obiezione a una modifica dell’Accordo parallelo dopo un voto per consenso a favore della modifica, tenuto conto dei vincoli di tempo previsti da tale Accordo, la posizione della Comunità può essere decisa dalla Commissione con una procedura meno complessa.

(11) È opportuno approvare l’Accordo parallelo,

DECIDE:

Articolo 1

L’Accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore, in appresso denominato “Accordo parallelo”, è approvato a nome della Comunità, nei limiti delle sue competenze.

Il testo dell’Accordo parallelo figura nell’allegato I.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione a norma dell’articolo 9.2 dell’Accordo parallelo e a rendere la dichiarazione di cui all’allegato II.

Articolo 3

La Commissione procede a nome della Comunità a tutte le notifiche previste dall’Accordo parallelo, in particolare quelle di cui agli articoli 7, 9, 12 e 15.

Articolo 4

Le principali disposizioni relative alla partecipazione della Comunità e degli Stati membri all’Accordo parallelo sono stabilite nell’allegato III.

Articolo 5

1. La Comunità vota a favore dell’approvazione di un progetto di regolamento tecnico mondiale o di un progetto di modifica di tale regolamento

– se il voto della Comunità a favore del progetto di regolamento tecnico parallelo è stato deciso secondo una delle procedure di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione 97/836/CE del Consiglio(3),

– se un regolamento tecnico mondiale o una modifica di tale regolamento non è approvato parallelamente ad un regolamento o ad una modifica di tale regolamento a norma dell’accordo del 1958, quando il progetto è stato approvato secondo la procedura di cui all’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE(4).

2. In caso di mancata approvazione a norma del paragrafo 1, la Comunità vota contro l’iscrizione di un regolamento tecnico mondiale nel registro mondiale.

3. La posizione della ComunitaÁ in merito all’iscrizione e alla conferma dell’iscrizione nella raccolta dei regolamenti tecnici proposti e alla risoluzione delle controversie tra le Parti contraenti eÁ stabilita, se del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 6

1. La Comunità vota a favore di una proposta di modifica dell’Accordo parallelo se la modifica proposta è stata approvata secondo la procedura seguita per l’approvazione di tale Accordo. Qualora tale procedura non sia stata espletata in tempo utile prima della votazione, la Commissione voterà contro la modifica a nome della Comunità.

2. La decisione di esprimere un’obiezione ad una modifica dell’Accordo parallelo è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2000.

Per il Consiglio

il Presidente

J. PINA MOURA

Articles

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.