Direttiva 2000/21/CE della Commissione

del 25 aprile 2000

relativa all’elenco degli atti normativi comunitari di cui all’articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l’articolo 13, paragrafo 1,

visto che:

(1) L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE esenta alcune sostanze dalle disposizioni degli articoli 7, 8, 14 e 15 di detta direttiva, che si riferiscono alla notifica. Più precisamente, l’articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, esenta le sostanze destinate ad essere utilizzate esclusivamente in altri settori di prodotti per i quali esistono procedure comunitarie di notifica o di approvazione e per le quali le prescrizioni relative alla presentazione dei dati sono equivalenti a quelle della direttiva 67/548/CEE. Pertanto, la Commissione è tenuta a redigere un elenco degli atti legislativi comunitari che contengono tali procedure di notifica o di approvazione. L’elenco sarà riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto.

(2) La direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(3), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione(4), prevede l’inserimento delle sostanze attive nell’allegato I come condizione preliminare all’autorizzazione di tali prodotti prima della loro immissione in commercio. La direttiva 93/90/CEE della Commissione, del 29 ottobre 1993, relativa all’elenco delle sostanze di cui all’articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio(5) riguarda solo le sostanze attive da inserire nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, che riguarda l’immissione sul mercato. Le sostanze attive da autorizzare per altri scopi, tra cui la ricerca e lo sviluppo ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 91/414/CEE, dovrebbero essere anch’esse contemplate al fine di limitare le procedure di autorizzazione di tali sostanze unicamente al campo di applicazione della direttiva 91/414/CEE.

(3) Le sostanze utilizzate esclusivamente come principi attivi di biocidi, ai sensi della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi(6) , rientrano nell’articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE e devono pertanto essere esentate, anche a fini di ricerca e sviluppo, al fine di limitare le procedure di autorizzazione di tali sostanze al solo ambito di applicazione della direttiva 98/8/CE.

(4) La direttiva 93/90/CEE dovrebbe essere abrogata.

(5) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l’adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l’eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio di sostanze e preparati pericolosi,

che ha adottato la presente direttiva:

Articolo 1

L’elenco della legislazione comunitaria relativa ai settori di prodotti per i quali esistono procedure comunitarie di notifica o di approvazione e per i quali le prescrizioni relative alla presentazione dei dati per le categorie di sostanze indicate nell’elenco sono equivalenti a quelle della direttiva 67/548/CEE, è contenuto nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 93/90/CEE è abrogata.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o aprile 2001 e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2000.

Per la Commissione

Margot Wallström

Membro della Commissione

(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

(2) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 57.

(3) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

(4) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

(5) GU L 277 del 10.11.1993, pag. 33.

(6) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

ANNEX

Legislazione comunitaria relativa ai settori di prodotti per i quali esistono procedure comunitarie di notifica o di approvazione e per i quali le prescrizioni relative alla presentazione dei dati per le categorie di sostanze identificate sono equivalenti a quelle di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 della direttiva 67/548/CEE

1. Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

2. Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi.

Per le sostanze da utilizzare esclusivamente come sostanze attive di prodotti fitosanitari e/o biocidi.

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