La direttiva 2012/18/UE o direttiva Seveso-III (titolo completo: Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE) è una direttiva dell’Unione europea volta a controllare i rischi di incidenti chimici rilevanti. La Seveso-III è implementata nella legislazione nazionale ed è applicata dalle autorità nazionali per la sicurezza chimica.

La direttiva Seveso-III mira a prevenire tali incidenti e a minimizzarne i rischi. Tutti i paesi dell’UE sono obbligati ad adottare misure a livello nazionale e aziendale per prevenire incidenti gravi e per assicurare un’adeguata preparazione e risposta se tali incidenti dovessero comunque accadere. Gli impianti industriali nell’Unione europea sono coperti dalle disposizioni della direttiva se le sostanze pericolose sono o potrebbero essere presenti nello “stabilimento” in quantità superiori alle pertinenti soglie menzionate nella direttiva. Più di 12 000 stabilimenti nell’UE sono coperti dai requisiti.

Seveso-III sostituisce le precedenti direttive Seveso-I (direttiva 82/501/CE) e Seveso-II (direttiva 96/82/CE), aggiornando le leggi a causa dei cambiamenti nei regolamenti di classificazione chimica, per esempio. La Seveso-III prende il nome dal disastro di Seveso, avvenuto nel 1976 in Italia. Seveso-III stabilisce soglie minime di quantità per la segnalazione e i permessi di sicurezza. Ci sono due liste: una nomina le singole sostanze, e un’altra designa le categorie di pericolo per quelle sostanze non nominate separatamente. I documenti richiesti in base al pericolo e alla quantità sono la notifica, la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (MAPP) e il rapporto di sicurezza Seveso.

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