Decreto legge n. 148/90

del 9 maggio

Il presente decreto legge mira ad approvare le disposizioni di natura sostanziale necessarie all’attuazione del regolamento (CEE) n.Il presente decreto legge ha lo scopo di adottare le disposizioni sostanziali necessarie all’attuazione del regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 relativo al gruppo europeo di interesse economico (GEIE), pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 199 del 31 luglio 1985.

Si tratta di una nuova figura sovranazionale del diritto comunitario, che mira a facilitare la cooperazione tra aziende e liberi professionisti di diversi stati membri.

Si ispira alla figura francese del groupement européen d’intérêt économique, al quale si è ispirato anche il legislatore portoghese per creare l’agrupamento complementar de empresas (ACE). Questa origine comune giustifica che le disposizioni della legge portoghese sugli ACE (Legge 4/73, del 4 giugno, e Decreto Legge 430/73, del 25 agosto, essenzialmente) si applicano al GEIE in via sussidiaria.

Le disposizioni di attuazione relative alla registrazione del GEIE sono già state incluse nel codice di registrazione commerciale.

Così:

In conformità all’articolo 201, paragrafo 1, lettera a) della Costituzione, il Governo decreta quanto segue:

Articolo 1

Personalità giuridica

Il Gruppo Europeo di Interesse Economico acquisisce la personalità giuridica con l’iscrizione definitiva della sua costituzione nel registro delle imprese, in conformità alla rispettiva legge, e la conserva fino alla registrazione della chiusura della liquidazione.

Articolo 2

Contratto di raggruppamento

Il contratto di raggruppamento e le sue modifiche devono figurare in un documento scritto.

Articolo 3

Natura del contratto

1 – Il contratto di raggruppamento ha una natura civile o commerciale, secondo il suo oggetto.

2 – Un gruppo europeo di interesse economico il cui oggetto è quello di compiere atti di commercio è un commerciante.

Articolo 4

Denominazione

La denominazione del gruppo comprende l’aggiunta “Gruppo europeo di interesse economico” o l’abbreviazione “GEIE”.

Articolo 5

Cessione della partecipazione

Il trasferimento tra persone viventi della partecipazione di un membro del gruppo è stabilito in un documento scritto.

Articolo 6

Esclusione di un membro

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2137/85, un membro è considerato escluso dal gruppo se è dichiarato fallito o insolvente.

Articolo 7

Obbligazioni

Il raggruppamento può emettere obbligazioni da offrire in sottoscrizione privata, alle stesse condizioni del raggruppamento complementare di imprese, fatte salve le disposizioni dell’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2137/85.

Articolo 8

Gestione

1 – Una persona giuridica membro del raggruppamento può esserne il gestore, ma deve designare una persona fisica come suo rappresentante.

2 – La persona giuridica è responsabile in solido degli atti della persona fisica designata ai sensi del paragrafo precedente.

Articolo 9

Rapporto dei conti

Gli amministratori preparano e sottopongono all’esame dei membri il rapporto di gestione, i conti dell’esercizio e gli altri documenti contabili previsti dalla legge per ogni anno civile.

Articolo 10

Fallimento, insolvenza e recupero

Il gruppo è soggetto al regime di fallimento o di insolvenza, a seconda che sia o meno un commerciante, e gli si applica la procedura speciale di recupero delle imprese e di protezione dei creditori.

Articolo 11

Trasformazione

1 – Un gruppo di imprese complementare può trasformarsi in gruppo europeo di interesse economico, indipendentemente dalla procedura di liquidazione e senza creare una nuova persona giuridica, purché soddisfi le condizioni previste dal suddetto regolamento (CEE) n.

2 – Un gruppo europeo di interesse economico può diventare un gruppo di imprese complementare, indipendentemente da qualsiasi procedura di liquidazione e senza la creazione di una nuova persona giuridica, a condizione che non soddisfi più le condizioni previste dal suddetto regolamento (CEE) n. 2137/85, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2.

Articolo 12

Regime complementare

Le norme stabilite dalla legge portoghese per il raggruppamento complementare di imprese si applicano ai gruppi europei d’interesse economico con sede contrattuale in Portogallo in tutto ciò che non è previsto dal regolamento (CEE) 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 o dalla presente legge.

Articolo 13

Entrata in vigore

Il presente diploma entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione.

Preso e approvato dal Consiglio dei ministri l’8 marzo 1990. – Aníbal António Cavaco Silva – Luís Miguel Couceiro Pizarro Beleza – Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio.

Promulgato il 18 aprile 1990.

Pubblicato.

Il Presidente della Repubblica, MÁRIO SOARES.

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