§ 10-136 Divieto di alcune forme di sollecitazione aggressiva. a. Definizioni. Ai fini della presente sezione: (1) Per "modo aggressivo" si intende: (a) Avvicinarsi o parlare a una persona, o seguire una persona prima, durante o dopo l'adescamento, la richiesta o l'accattonaggio, se tale condotta è intesa o può indurre una persona ragionevole a (i) temere danni fisici a se stessi o a un'altra persona, danni o perdita di proprietà, o la commissione di qualsiasi reato come definito nella sezione dieci della legge penale su se stessi o su un altro, o (ii) essere altrimenti intimiditi a dare denaro o altri oggetti di valore, o (iii) subire disagi irragionevoli, fastidio o allarme; (b) Toccare intenzionalmente o provocare un contatto fisico con un'altra persona o un veicolo occupato senza il consenso di tale persona nel corso dell'adescamento, della richiesta o dell'accattonaggio; (c) Bloccare intenzionalmente o interferire con il passaggio sicuro o libero di un pedone o di un veicolo con qualsiasi mezzo, compreso indurre irragionevolmente un pedone o un operatore del veicolo a intraprendere azioni evasive per evitare il contatto fisico; o (d) Usare gesti violenti o minacciosi verso una persona invitata. (2) "Sollecitare, chiedere o mendicare" include l'uso della parola parlata, scritta o stampata, o gesti corporei, segni o altri mezzi con lo scopo di ottenere un'immediata donazione di denaro o altri oggetti di valore o sollecitare la vendita di beni o servizi. (3) Per "luogo pubblico" si intende un luogo a cui il pubblico o un gruppo sostanziale di persone ha accesso, e comprende, ma non è limitato a, qualsiasi strada, autostrada, parcheggio, piazza, struttura di trasporto, scuola, luogo di divertimento, parco, parco giochi, e qualsiasi corridoio, lobby e altre parti di un condominio o hotel che non costituiscono una stanza o appartamento progettato per la residenza effettiva. (4) "Banca" significa qualsiasi società bancaria come definita nella sezione 11-164 del codice. (5) Per "attività di incasso di assegni" si intende qualsiasi persona debitamente autorizzata dal sovrintendente delle banche a impegnarsi nell'attività di incasso di assegni, cambiali o vaglia a titolo oneroso ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9-A della legge bancaria. (6) Per "sportello automatico" si intende un dispositivo, collegato ai registri dei conti di un istituto finanziario, che è in grado di effettuare operazioni, tra cui, ma non solo: trasferimenti di conto, depositi, prelievi di contanti, richieste di saldo, e pagamenti di mutui e prestiti. (7) Per "impianto di sportello automatico" si intende l'area composta da uno o più sportelli automatici, e qualsiasi spazio adiacente che viene messo a disposizione dei clienti bancari dopo il regolare orario di apertura. b. Atti vietati. (1) Nessuna persona può sollecitare, chiedere o mendicare in modo aggressivo in qualsiasi luogo pubblico. (2) Nessuna persona può sollecitare, chiedere o mendicare entro dieci piedi da qualsiasi ingresso o uscita di qualsiasi banca o attività di cambio assegni durante il suo orario di lavoro o entro dieci piedi da qualsiasi sportello automatico durante il tempo in cui è disponibile per i clienti. A condizione, tuttavia, che quando uno sportello automatico si trova all'interno di una struttura di sportello automatico, tale distanza deve essere misurata dall'ingresso o dall'uscita della struttura di sportello automatico. Fermo restando che nessuna persona potrà sollecitare, chiedere o elemosinare all'interno di un impianto di sportello automatico quando una persona ragionevole saprebbe o dovrebbe sapere che non ha il permesso di farlo da parte del proprietario o di altra persona legittimamente in possesso di tale impianto. Niente in questo paragrafo deve essere interpretato per proibire la vendita legale di beni e servizi all'interno di tali aree.
(3) Nessuna persona deve avvicinarsi a un operatore o un altro occupante di un veicolo a motore mentre tale veicolo si trova su qualsiasi strada, al fine di eseguire o offrire di eseguire un servizio in relazione a tale veicolo o altrimenti sollecitare la vendita di beni o servizi, se tale avvicinamento, esecuzione, offerta o sollecitazione è fatto in un modo aggressivo come definito nel primo paragrafo della sottodivisione a di questa sezione. A condizione, tuttavia, che questo paragrafo non si applichi ai servizi resi in relazione al traino legale di tale veicolo o in relazione alle riparazioni di emergenza richieste dall'operatore o da un altro occupante di tale veicolo. c. Esenzioni. Le disposizioni di questa sezione non si applicano a qualsiasi sportello automatico non chiuso situato all'interno di qualsiasi edificio, struttura o spazio il cui scopo o funzione primaria non è collegata alle attività bancarie, compresi ma non limitati a supermercati, aeroporti ed edifici scolastici, a condizione che tale sportello automatico sia disponibile per l'uso solo durante il regolare orario di funzionamento dell'edificio, struttura o spazio in cui tale macchina è situata. d. Sanzioni. Qualsiasi violazione delle disposizioni di questa sezione costituisce un reato punibile con la reclusione per non più di sedici giorni o con una multa non superiore a cento dollari, o con entrambe.