Regolamento (CE) n. 1358/2003 della Commissione

del 31 luglio 2003

che attua il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta per via aerea e che modifica gli allegati I e II

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 437/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo alle statistiche sui trasporti aerei di passeggeri, merci e posta(1), in particolare l’articolo 10,

visto che

(1) Conformemente all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione deve stabilire le modalità di applicazione di tale regolamento.

(2) È necessario stabilire l’elenco degli aeroporti comunitari, ad eccezione di quelli che hanno solo un traffico commerciale occasionale, e le deroghe da prevedere.

(3) È necessario specificare il formato di trasmissione dei dati, in modo sufficientemente dettagliato per garantire che tali dati possano essere trattati rapidamente e in modo efficace rispetto ai costi.

(4) Occorre definire le modalità di diffusione dei risultati statistici.

(5) Conformemente all’articolo 10, primo trattino, del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione deve inoltre adeguare le specifiche contenute nei suoi allegati.

(6) La struttura dei record per la trasmissione dei dati, i codici e le definizioni di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 437/2003 devono essere adeguati.

(7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 437/2003.

(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE/Euratom(2),

Ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5, del regolamento (CE) n. 437/2003, l’elenco degli aeroporti comunitari, ad eccezione di quelli che registrano soltanto un traffico commerciale occasionale, e le deroghe, sono specificati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Ai fini dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 437/2003, i risultati sono trasmessi conformemente alla descrizione dei file di dati e del supporto di trasmissione definiti nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 437/2003, la Commissione diffonde tutti i dati non dichiarati riservati dagli Stati membri, su qualsiasi supporto e con qualsiasi struttura di dati.

Articolo 4

Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 437/2003 sono sostituiti dal testo di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2003.

Pedro Solbes Mira

Membro della Commissione

(1) GU L 66, 11.3.2003, pag. 1.

(2) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

ANNEX I

CATEGORIE AEROPORTUALI, ELENCO DEGLI AEROPORTI COMUNITARI E DEROGHE

I. Categorie di aeroporti e periodi di riferimento presi in considerazione

Possono essere definite quattro categorie di aeroporti comunitari:

– categoria 0: Gli aeroporti con meno di 15000 unità di passeggeri all’anno sono considerati come aventi solo “traffico commerciale occasionale”, quindi non hanno, secondo l’articolo 3(3), alcun obbligo di comunicazione,

– categoria 1: Gli aeroporti con tra 15000 e 150000 unità di passeggeri all’anno devono trasmettere solo la tabella C1,

– categoria 2: Aeroporti con pii di 150000 unitt di passeggeri e meno di 1500000 unit di passeggeri all’anno trasmettono tutte le tabelle dell’allegato I, ma possono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, beneficiare di deroghe totali o parziali fino all’anno 2003, 2004 o 2005,

– categoria 3: Aeroporti con almeno 1500000 unit di passeggeri all’anno trasmettono tutte le tabelle dell’allegato I, ma possono, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, beneficiare di una deroga totale o parziale sulla tabella B1, solo nell’anno 2003.

Per definire la categoria di aeroporto nell’anno N, l’anno di riferimento preso in considerazione per il calcolo delle unità passeggero è:

– per gli aeroporti di categoria 0, 1 e 2: anno N-2,

– per gli aeroporti di categoria 3: anno N (tranne per la trasmissione delle tabelle dell’anno 2003 in cui si tiene conto delle unità passeggero 2001 e per la trasmissione delle tabelle dell’anno 2004 in cui si tiene conto delle unità passeggero 2003).

Gli aeroporti per i quali le unità passeggero sono diminuite tra l’anno N-2 e l’anno N-1 possono utilizzare l’anno N-1 come anno di riferimento per la loro classificazione.

II. Deroghe consentite

Tabella riassuntiva per anno di riferimento e secondo la categoria di dimensione dell’aeroporto comunitario.

>Tabella>

Le deroghe possono essere parziali o totali.

Le deroghe parziali possono essere concesse solo per i seguenti campi: “

Nel caso in cui venga concessa una deroga parziale per questi campi, al posto del codice previsto deve essere riportato un “codice sconosciuto” (per il campo “Posti passeggeri disponibili”, il codice sconosciuto da utilizzare è “999999999999”).

Se una deroga è stata concessa per un aeroporto nell’anno N ma l’aeroporto cambia categoria nell’anno N, allora la deroga non è più valida per quell’anno.

III. Elenco degli aeroporti comunitari interessati e deroghe

Gli aeroporti comunitari che hanno solo un traffico commerciale occasionale (categoria 0) non hanno alcun obbligo di notifica. Sono pertanto esclusi dagli elenchi seguenti.

Gli aeroporti di categoria 1 sono indicati in corsivo negli elenchi seguenti.

Gli aeroporti di categoria 2 sono indicati in caratteri normali negli elenchi seguenti.

Gli aeroporti di categoria 3 sono indicati in grassetto negli elenchi seguenti.

Gli aeroporti di categoria 3 per i quali è stata concessa una deroga per la tabella B1 nel 2003 sono contrassegnati da una X nella colonna (4) in caso di deroga totale e da una P nella colonna (4) in caso di deroga parziale.

I dettagli relativi alle deroghe parziali (se presenti) seguono le tabelle.

Belgio: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>Tabella>

Danimarca: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>TABLE>

Le deroghe parziali sono applicabili al campo “posti passeggeri disponibili” (tabella A1).

Germania: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>Tabella>

Grecia: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>TABLE>

Spagna: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>TABLE>

Francia: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>TABLE>

Sono applicabili deroghe parziali al campo “posti passeggeri disponibili” (tabella A1).

Irlanda: Elenco degli aeroporti comunitari e deroghe

>Tabella>

Sono applicabili deroghe parziali al campo “informazioni sulla compagnia aerea”.

Italia: Elenco degli aeroporti comunitari e deroghe

>TABLE>

Lussemburgo: Elenco degli aeroporti comunitari e deroghe

>TABLE>

Paesi Bassi: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>TABLE>

Sono applicabili deroghe parziali ai campi “posti passeggeri disponibili” e “informazioni sulla compagnia aerea”.

Austria: Elenco degli aeroporti comunitari e deroghe

>Tabella>

Portogallo: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>TABLE>

Finlandia: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>TABLE>

Svezia: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>TABLE>

Regno Unito: Elenco di aeroporti comunitari e deroghe

>TABLE>

ANNEX II

DESCRIZIONE DEI FILE DI DATI E DEL MEZZO DI TRASMISSIONE

Sono accettabili due formati compatibili EDI per la trasmissione delle tabelle del regolamento: “CSV” (Comma Separated Values) con punto e virgola (;) come separatore di campo e GESMES-EDIFACT.

Lista e descrizione dei campi da utilizzare per ogni tabella del regolamento:

La seguente tabella riassuntiva fornisce per ogni tabella del regolamento (A1, B1 e C1) e ogni record (riga), la lista dei campi da fornire. Due diversi tipi di campi sono contrassegnati nella colonna associata alla tabella pertinente:

– “X”: campi che devono essere forniti per una tabella,

– ” ” (spazio): campi non pertinenti per la tabella. Questi campi non dovrebbero normalmente essere forniti nelle relative tabelle. Tuttavia i campi vuoti (due campi separatori senza dati in mezzo) sono anche accettabili in questo caso.

Formato e dimensione dei campi:

Il formato di ogni campo è numerico (n) o alfabetico (a) o alfanumerico (an)

>Tabella>

Una tabella (per un periodo) dovrebbe corrispondere a un file (o “invio”) trasmesso a Eurostat

Nel caso in cui il file sia compresso, il suffisso “.zip” invece di “.csv” o “.ges”.

Il mezzo di trasmissione deve essere compatibile con un monitoraggio e un’elaborazione automatica dei dati in Eurostat.

Sono da preferire strumenti compatibili con l’EDI. Tuttavia, in un periodo transitorio, potrebbero essere accettati anche strumenti “Pre-EDI” e messaggi di posta elettronica strutturati inviati a un indirizzo fornito da Eurostat.

Nel caso in cui si utilizzi un’e-mail strutturata, allora:

– il campo dell’oggetto dell’e-mail deve contenere il nome del file (tabella) da trasmettere,

– il file (tabella) deve essere allegato all’e-mail (è accettabile un solo file allegato per e-mail),

– i commenti sui dati possono essere inseriti come testo semplice nel corpo del messaggio cui è allegata una tabella (non deve essere utilizzato testo formattato).

ANNESSO III

Modifiche agli allegati del regolamento (CE) n. 437/2003

“ALLEGATO I

Struttura di registrazione per la trasmissione di dati a EUROSTAT

L’ambito dei dati da comunicare è limitato all’aviazione civile.

Sono esclusi i voli statali e i movimenti con modi di superficie di passeggeri che viaggiano con un codice di volo o di merci spedite con una lettera di vettura aerea.

A. Tabella delle tappe di volo (dati mensili(1))

I dati riportati in questa tabella si riferiscono unicamente ai servizi aerei commerciali.

Formato del record del file di dati

>Tabella>

B. Tabella origini/destinazioni dei voli (dati mensili(2))

I dati riportati in questa tabella si riferiscono unicamente a servizi aerei commerciali.

Formato record del file di dati

>Tabella>

C. Tabella degli aeroporti (almeno dati annuali)

I dati riportati in questa tabella si riferiscono unicamente ai servizi aerei commerciali, ad eccezione dei “movimenti totali di aeromobili commerciali” che si riferiscono anche a tutte le operazioni commerciali dell’aviazione generale e dei “movimenti totali di aeromobili” che si riferiscono a tutti i movimenti di aeromobili civili (esclusi i voli di Stato).

Formato del record del file di dati

>TABLE>

CODES

1. Reporting country

Il sistema di codifica da utilizzare è derivato dall’indice ICAO alle lettere di nazionalità per gli indicatori di posizione. Se esistono diversi prefissi ICAO per lo stesso paese, è applicabile solo il prefisso ICAO principale della terraferma.

Belgio EB

Danimarca EK

Germania ED

Grecia LG

Spagna LE

Francia LF

Irlanda EI

Italia LI

Lussemburgo EL

Paesi Bassi EH

Austria LO

Portogallo LP

Finlandia EF

Svezia ES

Regno Unito EG

2. Periodo di riferimento

AN (o 45) anno

Q1 (o 21) gennaio-marzo (primo trimestre)

Q2 (o 22) aprile-giugno (secondo trimestre)

Q3 (o 23) luglio-Settembre (terzo trimestre)

Q4 (o 24) Ottobre-Dicembre (quarto trimestre)

01 a 12 Gennaio a Dicembre (mese)

3. Aeroporti

Gli aeroporti devono essere codificati secondo i codici ICAO di quattro lettere come elencati nel documento ICAO 7910. Gli aeroporti sconosciuti devono essere codificati come “ZZZZ”.

4. Informazioni sulla compagnia aerea

“1EU” per le compagnie aeree con licenza nell’Unione Europea,

“1NE” per le compagnie aeree senza licenza nell’Unione Europea,

“ZZZ” per le compagnie aeree sconosciute,

“888” per “confidential” (da utilizzare nelle tabelle A1 e B1 se un'”informazione sulla compagnia aerea” non è consentita per motivi di riservatezza),

“999” per tutte le compagnie aeree (da utilizzare solo nella tabella C1).

Le compagnie aeree parzialmente autorizzate nell’UE devono essere segnalate come “compagnie aeree dell’UE”.

Su base volontaria, il codice “2”+codice paese ISO alfa 2 (paese di autorizzazione della compagnia aerea) potrebbe anche essere utilizzato oltre al codice ICAO della compagnia aerea.

5. Tipo di aeromobile

I tipi di aeromobile devono essere codificati secondo le designazioni del tipo di aeromobile ICAO elencate nel documento ICAO 8643.

I tipi di aeromobile sconosciuti devono essere codificati come “ZZZZ”.

(1) Nel 2003 possono essere accettati dati trimestrali.

(2) Nel 2003 possono essere accettati dati trimestrali.

ANNEX II

DEFINIZIONI E STATISTICHE DA RIPORTARE

Dopo l’intestazione di ogni definizione, si può trovare l’elenco degli articoli o tabelle del regolamento in cui si fa riferimento al termine.

I. DEFINIZIONI E VARIABILI D’INTERESSE GENERALE

1. Aeroporto comunitario (articoli 1 e 3)

Un’area definita su terra o acqua in uno Stato membro soggetta alle disposizioni del trattato, destinata ad essere utilizzata in tutto o in parte per l’arrivo, la partenza e il movimento in superficie di aeromobili e aperta ai servizi aerei commerciali (vedi -4-).

2. Volo di Stato (articolo 1 e tabella C1)

Tutti i voli effettuati da aeromobili per servizi militari, doganali, di polizia o altri servizi di applicazione della legge di uno Stato.

Qualunque volo dichiarato come “volo di Stato” dalle autorità statali.

L’espressione “eccetto i voli effettuati da aeromobili degli Stati” all’articolo 1 deve essere interpretata come “eccetto i voli di Stato”.

3. Unità passeggero (articolo 3, paragrafi 2, 4 e 5)

Un’unità passeggero equivale a un passeggero o a 100 kg di merci e posta.

Ai fini della compilazione dell’elenco degli aeroporti comunitari (v. 1-) di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e per il periodo transitorio di cui all’articolo 3, paragrafi 4 e 5, il calcolo delle soglie mediante “unità passeggero” deve tener conto, negli aeroporti comunitari (v. 1-), del totale dei passeggeri trasportati (v. 16-) più il totale dei passeggeri in transito diretto (v. 18-) (contati una sola volta) più il totale delle merci e della posta caricate e scaricate (v. 17-).

4. Servizio aereo commerciale (articolo 1 e tabelle A1, B1, C1)

Un volo o una serie di voli per il trasporto pubblico di passeggeri e/o merci e posta, a pagamento o a noleggio.

Il servizio aereo può essere di linea(-5-) o non di linea(-6-).

5. Servizio aereo di linea (Tabelle A1 e B1)

Un servizio aereo commerciale (vedi-4-) effettuato secondo un orario pubblicato, o con una frequenza così regolare da costituire una serie sistematica di voli facilmente riconoscibile.

Include i voli di sezione extra dovuti al traffico in eccesso dei voli di linea.

6. Servizio aereo non di linea (Tabelle A1 e B1)

Servizio aereo commerciale (vedi-4-) diverso dal servizio aereo di linea (vedi-5-).

7. Servizio aereo passeggeri (Tabelle A1 e B1)

Servizio aereo di linea(vedi-5-) o non di linea(vedi-6-) effettuato da aeromobili che trasportano uno o più passeggeri paganti e tutti i voli elencati negli orari pubblicati come aperti ai passeggeri.

Include i voli che trasportano sia passeggeri paganti che merci e posta paganti.

8. Servizio aereo tutto merci e posta (Tabelle A1 e B1)

Esclude i voli che trasportano uno o più passeggeri paganti e i voli elencati negli orari pubblicati come aperti ai passeggeri.

9. Compagnia aerea (operatore di trasporto aereo commerciale) (tabelle A1, B1 e C1)

Un’impresa di trasporto aereo con una licenza d’esercizio valida per l’esercizio di voli aerei commerciali (cfr. 13-).

Se le compagnie aeree hanno una joint-venture o altri accordi contrattuali che richiedono a due o più di loro di assumere responsabilità separate per l’offerta e la vendita di prodotti di trasporto aereo per un volo o una combinazione di voli, deve essere indicata la compagnia aerea che opera effettivamente il volo.

II. DEFINIZIONI E VARIABILI DI INTERESSE PER LA TABELLA A1 (FASE DI VOLO)

10. Fase di volo (tabella A1)

L’operazione di un aeromobile dal decollo all’atterraggio successivo.

11. Passeggeri a bordo (tabella A1)

Tutti i passeggeri a bordo dell’aeromobile all’atterraggio nell’aeroporto dichiarante o al decollo dall’aeroporto dichiarante.

Tutti i passeggeri paganti e non paganti a bordo di un aeromobile durante una tappa di volo(vedi-10-).

Include i passeggeri in transito diretto(vedi-18-) (contati agli arrivi e alle partenze).

12. Merci e posta a bordo (Tabella A1)

Tutte le merci e la posta a bordo dell’aeromobile all’atterraggio all’aeroporto dichiarante o al decollo dall’aeroporto dichiarante.

Tutte le merci e la posta a bordo di un aeromobile durante una tappa di volo(vedi-10-).

Include le merci e la posta in transito diretto (contate agli arrivi e alle partenze).

Include i servizi espresso e le valigie diplomatiche.

Esclude i bagagli dei passeggeri.

13. Volo aereo commerciale (tabella A1)

Un volo di trasporto aereo effettuato per il trasporto pubblico di passeggeri e/o merci e posta, a titolo oneroso e a noleggio.

14. Posti passeggeri disponibili (Tabella A1)

Il numero totale di posti passeggeri disponibili per la vendita su un aeromobile che opera una tappa di volo (vedi-10-) tra una coppia di aeroporti.

In una tappa di volo (-10-), il numero totale di passeggeri paganti non deve superare il numero totale di posti passeggeri disponibili per la vendita.

Include i posti già venduti su una tappa di volo, cioè compresi quelli occupati dai passeggeri in transito diretto (vedi-18-).

Esclude i posti non effettivamente disponibili per il trasporto di passeggeri a causa delle limitazioni di peso lordo massimo.

Se le informazioni su questa base non sono disponibili, allora una delle seguenti stime dovrebbe essere fornita in ordine di preferenza (da più a meno adeguata):

1. la configurazione specifica dell’aeromobile espressa in numero di posti passeggeri disponibili nell’aeromobile (identificata dal numero di registrazione dell’aeromobile),

2. la configurazione media dell’aeromobile espressa in numero medio di posti disponibili in la configurazione media dell’aeromobile espressa in numero medio di posti passeggeri disponibili per il tipo di aeromobile per la compagnia aerea,

3. la configurazione media dell’aeromobile espressa in numero medio di posti passeggeri disponibili per il tipo di aeromobile.

III. DEFINIZIONI E VARIABILI DI INTERESSE PER LA TABELLA B1 (ORIGINE E DESTINAZIONE DEL VOLO) E LA TABELLA C1 (AEROPORTI)

15. Origine e destinazione del volo (tabella B1)

Traffico su un servizio aereo commerciale (vedi-4-) identificato da un numero unico di volo suddiviso per coppie di aeroporti in base al punto di imbarco e al punto di sbarco su tale volo.

Per i passeggeri, le merci o la posta quando l’aeroporto d’imbarco non è noto, l’origine dell’aereo dovrebbe essere considerata il punto d’imbarco; analogamente, se l’aeroporto di sbarco non è noto, la destinazione dell’aereo dovrebbe essere considerata il punto di sbarco.

16. Passeggeri trasportati (Tabelle B1 e C1)

Tutti i passeggeri di un determinato volo (con un numero di volo) contati una sola volta e non ripetutamente in ogni singola tappa di tale volo.

Tutti i passeggeri, paganti e non paganti, il cui viaggio inizia o termina nell’aeroporto dichiarante e i passeggeri in transito che si uniscono o lasciano il volo nell’aeroporto dichiarante.

Esclusi i passeggeri in transito diretto (vedi-18-).

17. Merci e posta caricate o scaricate (Tabelle B1 e C1)

Tutte le merci e la posta caricate o scaricate da un aeromobile.

Include i servizi espresso e le valigie diplomatiche.

Esclude il bagaglio passeggeri.

Esclude le merci e la posta in transito diretto.

18. Passeggeri in transito diretto (Tabella C1)

Passeggeri che, dopo una breve sosta, continuano il loro viaggio con lo stesso aereo su un volo che ha lo stesso numero del volo con cui arrivano.

Nelle statistiche aeroportuali totali come pure per il calcolo delle unità di passeggeri (vedi-3-), i passeggeri in transito diretto sono contati una sola volta.

I passeggeri che cambiano aereo a causa di problemi tecnici ma continuano su un volo con lo stesso numero di volo sono contati come passeggeri in transito diretto.

In alcuni voli con scali intermedi, il numero di volo cambia in un aeroporto per indicare il cambio tra un volo in arrivo e uno in partenza. Un esempio è un volo da Barcellona ad Amburgo dove il volo prosegue per Francoforte prima di tornare a Barcellona. Quando i passeggeri per una destinazione intermedia continuano il loro viaggio sullo stesso aereo in tali circostanze, dovrebbero essere contati come passeggeri in transito diretto.

19. Movimenti complessivi di aeromobili commerciali (tabella C1)

Tutti i decolli e gli atterraggi per voli effettuati a titolo oneroso e a noleggio.

Include i servizi aerei commerciali(-4-) e tutte le operazioni commerciali dell’aviazione generale.

20. Movimenti totali di aeromobili (Tabella C1)

Tutti i decolli e gli atterraggi di aeromobili.

Include i movimenti totali di aeromobili commerciali(-19-) così come le operazioni non commerciali dell’aviazione generale.

Esclude i voli di Stato(-2-).

Esclude i Touch and go, gli overshoots e gli avvicinamenti non riusciti.”

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