DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1980 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli (80/1269/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 100

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le prescrizioni tecniche che i veicoli a motore devono soddisfare in virtù di alcune legislazioni nazionali riguardano in particolare il metodo di misurazione della potenza del motore che deve essere utilizzato per indicare la potenza del motore di un tipo di veicolo

considerando che tali requisiti differiscono da uno Stato membro all’altro; considerando che ciò comporta ostacoli tecnici al commercio che devono essere eliminati con l’adozione da parte di tutti gli Stati membri degli stessi requisiti in aggiunta o in sostituzione delle loro norme esistenti, per consentire, in particolare, l’attuazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE (5),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva, si intende per “veicolo” qualsiasi veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore a 25 km/h, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie e dei trattori e macchine agricole.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l’omologazione CEE o l’omologazione nazionale di un veicolo, né rifiutare o vietare la vendita, l’immatricolazione, la messa in circolazione o l’uso di un veicolo per motivi concernenti la potenza del motore se questa è stata determinata conformemente agli allegati I e II.

Articolo 3

Le modifiche necessarie per adeguare le prescrizioni degli allegati al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 4

1. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 18 mesi dalla sua notifica. Essi ne informano immediatamente la Commissione. (1)GU n. C 104 del 28.4.1980, pag. 9. (2)GU n. C 265 del 13.10.1980, pag. 76. (3)GU n. C 182 del 21.7.1980, pag. 3. (5)(4)GU n. L 42 del 23.2.1970, pag. 1. (6)(5)Vedi pagina 34 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

Colette FLESCH

ANNEX I DETERMINAZIONE DELLA POTENZA DEI MOTORI

1. OMOLOGAZIONE CEE

1.1. Domanda di omologazione CEE

La domanda di omologazione CEE per un tipo di veicolo per quanto riguarda la potenza del motore viene presentata dal costruttore del veicolo o dal suo rappresentante autorizzato.

1.1.1. Deve essere accompagnato da tre copie del documento menzionato qui sotto e da quanto segue: 1.1.1.1. Scheda informativa debitamente compilata,

1.1.1.2. Informazioni richieste nell’appendice 1 o 2.

1.1.2. Se il servizio tecnico responsabile delle prove di omologazione effettua esso stesso le prove, deve essere fornito un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare.

1.2. Documenti

Quando viene accettata una domanda ai sensi del punto 1.1, l’autorità competente deve preparare il documento il cui modello è contenuto nell’allegato II. Per redigere questo documento, l’autorità competente dello Stato membro che effettua le prove di omologazione CEE può utilizzare il verbale preparato da un laboratorio autorizzato o riconosciuto in base alle disposizioni della presente direttiva.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1. Il presente metodo si applica ai motori a combustione interna utilizzati per la propulsione dei veicoli di categoria M e N definiti nell’allegato I della direttiva 70/156/CEE, appartenenti a uno dei seguenti tipi.

2.1.1. Motori a pistoni a combustione interna (ad accensione comandata o diesel), esclusi i motori a pistoni liberi;

2.1.2. Motori a pistoni rotativi.

2.2. Questo metodo si applica ai motori ad aspirazione naturale o sovralimentati.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, 3.1. “Potenza netta” significa la potenza ottenuta sul banco di prova all’estremità dell’albero a gomiti o il suo equivalente al corrispondente regime del motore con i dispositivi ausiliari elencati nella tabella 1. Se la misurazione della potenza può essere effettuata solo con un cambio montato, si deve tenere conto dell’efficienza del cambio.

3.2. “Potenza netta massima” indica il valore massimo della potenza netta misurata a pieno carico del motore.

3.3. “Apparecchiatura di serie”: apparecchiatura fornita dal costruttore per una particolare applicazione.

4. ACCURATEZZA DELLE MISURAZIONI DELLA POTENZA A PIENO CARICO

4.1. Coppia

4.1.1. Con riserva di 4.1.2, la capacità del dinamometro deve essere tale da non utilizzare il primo quarto della sua scala. Il sistema di misurazione deve avere una precisione di ± 0 75 % del valore massimo della scala (escluso il primo quarto).

4.1.2. La regione di scala tra un sesto e un quarto della scala massima può tuttavia essere utilizzata se la precisione del sistema a un sesto della scala è entro il ± 0 725 % del valore della scala massima.

4.2. Velocità del motore

La misurazione deve avere una precisione di ± 0 75 %. La velocità del motore deve essere misurata preferibilmente con un contagiri e un cronometro (o un contatore-timer) sincronizzati automaticamente.

4.3. Consumo di carburante

± 1 % complessivo per l’apparecchio utilizzato.

4.4. Temperatura dell’aria aspirata dal motore ± 2 ºC.

4.5. Pressione barometrica ± 2 mbar.

4.6. Pressione nel condotto di estrazione dello scarico del banco di prova (vedi nota 1 della tabella 1)

4.7. Pressione nel collettore di aspirazione: ± 0 75 mbar.

4.8. Pressione nel tubo di scarico del veicolo: ± 2 mbar.

5. POTENZA NETTA DEL MOTORE

5.1. Prove

5.1.1. Dispositivi ausiliari

Durante la prova, i dispositivi ausiliari da montare come specificato di seguito devono essere installati sul motore, per quanto possibile nella stessa posizione in cui si troverebbero per l’uso particolare in questione. 5.1.1.1. Dispositivi ausiliari da montare

I dispositivi ausiliari da montare durante la prova per la determinazione della potenza netta del motore sono elencati nella seguente tabella 1.

5.1.1.2. Dispositivi ausiliari da rimuovere

Alcuni dispositivi ausiliari che sono necessari solo per il funzionamento del veicolo e che possono essere montati sul motore devono essere rimossi per la prova. La seguente lista non esaustiva è data a titolo di esempio: – compressore d’aria per i freni,

– compressore del servosterzo,

– compressore delle sospensioni,

– impianto di climatizzazione,

– impianto di raffreddamento dell’olio idraulico della trasmissione e/o del cambio.

Se gli accessori non possono essere rimossi, la potenza assorbita da essi a vuoto può essere determinata e aggiunta alla potenza del motore misurata.

TABELLA 1

Dispositivi ausiliari da includere nella prova per la determinazione della potenza netta del motore

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5.1.1.3. Dispositivi ausiliari per l’avviamento dei motori diesel

Per i dispositivi ausiliari utilizzati nell’avviamento dei motori diesel, si devono considerare i due casi seguenti: 5.1.1.3.1. Avviamento elettrico : Il generatore è montato e alimenta, se necessario, i dispositivi ausiliari indispensabili al funzionamento del motore.

5.1.1.3.2. Avviamento diverso da quello elettrico : Se ci sono degli accessori azionati elettricamente essenziali per il funzionamento del motore, il generatore è montato e alimenta questi accessori. Altrimenti, viene rimosso. In entrambi i casi, il sistema di produzione e di accumulazione dell’energia necessaria all’avviamento è montato e funziona a vuoto.

5.1.2. Condizioni di regolazione

Le condizioni di regolazione per la prova di determinazione della potenza netta sono indicate nella tabella 2.

TABELLA 2

Condizioni di impostazione >PIC FILE= “T0013847”>

5.1.3. Prove di potenza netta

5.1.3.1. La prova di potenza netta deve consistere in una corsa a tutto gas per i motori ad accensione comandata e ad una regolazione fissa della pompa d’iniezione a pieno carico per i motori diesel, essendo il motore equipaggiato come specificato nella tabella 1.

5.1.3.2. I dati sulle prestazioni devono essere ottenuti in condizioni di funzionamento stabilizzate, con un’adeguata alimentazione di aria fresca al motore. Il motore deve essere stato fatto funzionare secondo le raccomandazioni del costruttore. Le camere di combustione possono contenere depositi, ma in quantità limitata.

Le condizioni di prova, come la temperatura dell’aria in entrata, devono essere scelte il più vicino possibile alle condizioni di riferimento (vedi 5.2) per ridurre al minimo l’entità del fattore di correzione.

5.1.3.3. La temperatura dell’aria in ingresso al motore deve essere misurata entro 0 715 m a monte del punto di ingresso al filtro dell’aria, o, se non si usa un filtro dell’aria, entro 0 715 m dalla tromba di ingresso dell’aria. Il termometro o la termocoppia devono essere protetti dal calore radiante e posti direttamente nel flusso d’aria. Deve anche essere protetto dagli spruzzi di carburante. Si deve usare un numero sufficiente di posizioni per dare una temperatura media rappresentativa all’ingresso. Il flusso d’aria non deve essere disturbato dal dispositivo di misurazione.

5.1.3.4. Nessun dato deve essere rilevato fino a quando la coppia, la velocità e la temperatura non siano rimaste sostanzialmente costanti per almeno un minuto.

5.1.3.5. Il regime del motore durante una corsa di misurazione non deve discostarsi dal regime selezionato durante le letture per più di ± 1 % o ± 10 giri/min, a seconda di quale sia il maggiore.

5.1.3.6. Le letture del carico del freno, del consumo di carburante e della temperatura dell’aria di aspirazione devono essere effettuate simultaneamente; la lettura adottata ai fini della misurazione deve essere la media di due valori stabilizzati che differiscono di meno del 2 % per il carico del freno e il consumo di carburante.

5.1.3.7. Quando si misura la velocità o il consumo di carburante con un dispositivo azionato manualmente, si deve utilizzare un tempo di misurazione non inferiore a 60 secondi.

5.1.3.8. Carburante

5.1.3.8.1. Nel caso dei motori diesel, il carburante utilizzato deve essere quello specificato nell’allegato V della direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 21 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione (1), con l’aggiunta, se necessario, di un carburante liquido o gassoso commerciale raccomandato dal costruttore. Il carburante non deve contenere additivi soppressori di fumo.

5.1.3.8.2. Nel caso dei motori ad accensione comandata, il carburante utilizzato deve essere un carburante commerciale, senza alcun additivo supplementare. Può essere utilizzato anche il carburante descritto nell’allegato VI della direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (2 ), modificata da ultimo dalla direttiva 78/665/CEE (3).

5.1.3.9. Raffreddamento del motore 5.1.3.9.1. Motori raffreddati a liquido

La temperatura del liquido di raffreddamento all’uscita del motore deve essere mantenuta entro ±5 ºC dalla temperatura superiore termostatata specificata dal costruttore. Se nessuna temperatura è specificata dal costruttore, la temperatura deve essere di 80 ± 5 ºC.

5.1.3.9.2. Motori raffreddati ad aria

Per i motori raffreddati ad aria, la temperatura in un punto indicato dal costruttore deve essere mantenuta tra il valore massimo TM specificato dal costruttore e TM – 20 ºC.

5.1.3.10. La temperatura del carburante all’ingresso della pompa d’iniezione o del carburatore deve essere mantenuta entro i limiti indicati dal costruttore.

5.1.3.11. La temperatura dell’olio lubrificante misurata nella coppa dell’olio o all’uscita del radiatore dell’olio, se presente, deve rientrare nei limiti fissati dal costruttore.

5.1.3.12. La temperatura dei gas di scarico deve essere misurata in un punto del/i tubo/i di scarico adiacente/i alla/e flangia/e di uscita del/i collettore/i di scarico. Essa non deve superare il valore specificato dal costruttore.

5.1.3.13. Sistema di raffreddamento ausiliario

Un sistema di raffreddamento ausiliario può essere utilizzato se necessario per mantenere le temperature entro i limiti specificati ai punti da 5.1.3.9. a 5.1.3.12. (1)GU n. L 190 del 20.8.1972, pag. 1. (2)GU n. L 76 del 6.4.1970, pag. 1. (3)GU n. L 223 del 14.8.1978, pag. 48.

5.1.4. Procedura di prova

Effettuare le misurazioni a un numero sufficiente di regimi di rotazione del motore per definire completamente la curva di potenza a pieno carico tra il regime di rotazione minimo e quello massimo dichiarati dal costruttore. Questa gamma di regimi deve comprendere il regime di rotazione al quale il motore produce la sua potenza massima. Per ogni regime, si prende la media di due misure stabilizzate.

5.1.5. Misura dell’indice di fumo

Nel caso dei motori diesel, durante la prova i gas di scarico devono essere esaminati per verificare la conformità alle condizioni di cui all’allegato VI della direttiva 72/306/CEE.

5.2. Fattori di correzione

5.2.1. Definizione

Il fattore di correzione è il coefficiente K per il quale deve essere moltiplicata la potenza osservata per determinare la potenza del motore nelle condizioni atmosferiche di riferimento specificate al punto 5.2.2.

5.2.2. Condizioni atmosferiche di riferimento

5.2.2.1. Temperatura : 25 ºC.

5.2.2.2. Pressione a secco (ps) : 990 mbar.

5.2.3. Condizioni da rispettare in laboratorio >PIC FILE= “T0013848”>

5.2.4. Determinazione dei fattori di correzione

5.2.4.1. Motori ad accensione positiva (carburatore o iniezione) – fattore Ka.

Il fattore di correzione si ottiene applicando la seguente formula: >PIC FILE= “T0013849”>

dove

T = la temperatura assoluta in K all’ingresso dell’aria nel motore;

ps = la pressione atmosferica secca in mbar, in altre parole la pressione barometrica totale meno la pressione del vapore acqueo.

5.2.4.2. Motori diesel – fattore Kd

5.2.4.2.1. Motori diesel a quattro tempi ad aspirazione naturale e motori diesel a due tempi

Il fattore di correzione viene calcolato con la seguente formula: >PIC FILE= “T0013850”>

dove

T = la temperatura assoluta in K all’ingresso dell’aria nel motore:

ps = la pressione atmosferica secca in mbar.

5.2.4.2.2. Motori diesel a quattro tempi con sovralimentazione

5.2.4.2.2.2.1. Motori turbocompressi azionati dai gas di scarico

Nessuna correzione viene apportata alla potenza. Tuttavia, quando la densità dell’aria ambiente differisce di più del 5% dalla densità dell’aria nelle condizioni di riferimento (25 ºC e 1 000 mbar), le condizioni di prova devono essere annotate nel verbale.

5.2.4.2.2.2. Motori con sovralimentazione meccanica

5.2.4.2.2.2.2.1. Il rapporto r è definito dalla seguente formula: >PIC FILE= “T0013851”>

dove

D = il quantitativo di carburante erogato in mm3 per ogni ciclo del motore,

V = la cilindrata del motore in litri,

P1 = la pressione ambiente,

P2 = la pressione al collettore di aspirazione del motore,

T1 = la temperatura ambiente in K (come definita in 5.1.3.3),

T2 = la temperatura al collettore di aspirazione del motore in K.

5.2.4.2.2.2.2.2. Il fattore di correzione per i motori sovralimentati meccanicamente è uguale a quello dei motori aspirati se r è uguale o superiore a 50 mm3/litro, ed è uguale a 1 se r è inferiore a 50 mm3/litro.

5.3. Rapporto di prova

Il rapporto di prova deve contenere i risultati e tutti i calcoli necessari per ottenere la potenza netta, elencati nell’allegato II, nonché le caratteristiche del motore elencate nell’appendice 1 o nell’appendice 2 del presente allegato.

5.4. Modifica del tipo di motore

Qualsiasi modifica del motore rispetto alle caratteristiche elencate nell’appendice 1 o nell’appendice 2 del presente allegato deve essere segnalata all’autorità competente. Tale autorità può 5.4.1. ritenere che le modifiche apportate non avranno probabilmente alcun effetto sostanziale sulla potenza del motore, oppure

5.4.2. chiedere che la potenza del motore sia determinata effettuando le prove che ritiene necessarie.

6. TOLLERANZE DI MISURAZIONE DELLA POTENZA NETTA

6.1. La potenza netta del motore determinata dal servizio tecnico può differire di ± 2 % dalla potenza netta specificata dal costruttore, con una tolleranza del 1 75 % per il regime del motore.

6.2. La potenza netta di un motore durante una prova di conformità della produzione può differire di ± 5 % dalla potenza netta determinata in una prova di omologazione.

Appendice 1

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Appendice 2

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ALLEGATO II

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